Trattamenti pensionistici di invalidità
Le pensioni di invalidità sono riconosciute ai lavoratori, se accertata una delle seguenti condizioni:
- l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa;
- infermità o lesioni contratte per causa di servizio.
Esistono diverse tipologie di prestazioni pensionistiche che vengono riconosciute in base alla condizione di invalidità/inabilità che viene accertata al lavoratore.
La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Dal 2013 la pensione di inabilità è liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione posseduta nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima e nella Gestione Separata.
La stessa pensione è riconosciuta anche ai dipendenti pubblici che non siano in grado di proseguire l’attività lavorativa per l’aggravamento del proprio stato di salute.
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore degli iscritti alla Gestione privata, la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.