Glossario
-
Agente di assicurazione e riassicurazione
Intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o riassicurazione.
-
Aliquota di retrocessione
Percentuale del rendimento realizzato dalla gestione separata, in cui sono investiti i premi, che l’impresa riconosce annualmente al contraente.
-
ANIA
Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.
-
Anno
Periodo di tempo pari a 365 giorni o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
-
Aspettativa (termine di)
Periodo iniziale, che decorre dalla data di validità del contratto, durante il quale l’eventuale sinistro non è in garanzia. E’ detto anche periodo di carenza.
-
Assicurato
Nei rami danni è la persona nell’interesse della quale è stipulato il contratto, titolare del diritto all’eventuale indennizzo. Nei rami vita è la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto.
-
Assicuratore
Impresa autorizzata in Italia all’esercizio dell’attività assicurativa o impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia o aderente allo Spazio Economico Europeo, abilitata ad esercitare l’attività in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
-
Assicurazione
Contratto tra due parti delle quali una si impegna ad anticipare una data somma di denaro (premio) e l’altra a risarcire l’eventuale danno indicato nel contratto (rami danni) o a corrispondere una somma di denaro sotto forma di capitale o di rendita (rami vita).
-
Assicurazione r.c. auto
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il contratto di assicurazione r.c. auto garantisce il conducente nonché, se persona diversa, il proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo. La polizza r.c. auto è un contratto assicurativo che in Italia è obbligatorio per legge.
-
Assicurazioni contro i danni
Assicurazioni di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Nelle assicurazioni contro i danni la compagnia, dietro pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.
-
Assicurazioni vita
Assicurazioni di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Nelle assicurazioni sulla vita la compagnia, dietro pagamento di un premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
-
Attestato di rischio
Documento che, nell’ambito delle assicurazioni r.c.auto, contiene la storia dei sinistri occorsi al veicolo assicurato negli ultimi cinque anni indipendentemente dal suo conducente, l’indicazione della classe di merito interna di ciascuna impresa e la classe di merito di conversione universale (CU), sia di provenienza che di assegnazione.
-
Attività in regime di libera prestazione di servizi (LPS)
Attività assicurativa esercitata da una compagnia in uno stato dello Spazio Economico Europeo diverso da quello nel quale l’impresa ha la sede legale, alle stesse condizioni degli altri operatori che vi risiedono, senza necessità di stabilirsi.
-
Attività in regime di stabilimento
Attività assicurativa esercitata, da una sede secondaria, in uno stato membro dello Spazio Economico Europeo diverso da quello nel quale l’impresa ha la sede legale.
-
Azione diretta
Nell’ambito dell’assicurazione r.c. auto, il danneggiato ha la facoltà di agire direttamente nei confronti dell’impresa del responsabile del sinistro.
-
BANCA D’ITALIA
Istituzione responsabile del funzionamento del sistema creditizio italiano. Fa parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) regolato dalla banca Centrale Europea.
-
Bancassicurazione
Accordi partecipativi o distributivi tra banche e assicurazioni per la creazione e vendita di prodotti che coniugano caratteristiche assicurative e di investimento.
-
Beneficiario
Soggetto designato dal contraente di una polizza vita a ricevere le somme assicurate. La designazione può essere effettuata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta all’impresa di assicurazione o per testamento.
-
Bonus Malus
Particolare forma tariffaria dei contratti r.c. auto che prevede ad ogni scadenza annuale riduzioni (bonus) o maggiorazioni (malus) del premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo (periodo di osservazione).
-
Broker di assicurazione e riassicurazione
Intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione.
-
Carenza (periodo di)
Periodo iniziale, che decorre dalla data di validità del contratto, durante il quale l’eventuale sinistro non è in garanzia (detto anche termine di aspettativa).
-
Caricamenti
Costi, sostenuti dalle imprese di assicurazione per far fronte alle spese di acquisizione e di gestione delle polizze, che gravano sui premi.
-
Carta Verde
Documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’assicurazione obbligatoria r.c. auto ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni Paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.
-
Centro di informazione italiano
Ufficio, istituito presso CONSAP S.p.A., che ha il compito di fornire informazioni agli aventi diritto al risarcimento a seguito di un sinistro avvenuto in uno Stato membro diverso da quello di residenza, causato dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati e assicurati in uno degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo.
-
Certificato di assicurazione
Documento, rilasciato dalla compagnia che assicura la r.c. auto, che contiene la denominazione dell’impresa, il numero di polizza, la targa del veicolo e il periodo per il quale è stato pagato il premio. E’ obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo, a disposizione per eventuali controlli delle Autorità.
-
Classe di merito (interna)
Posizione assegnata dalle compagnie a ciascun assicurato in base alla condotta di guida tenuta negli anni, nell’ambito del sistema bonus-malus delle coperture r.c. auto obbligatorie. La numerosità delle posizioni varia da impresa ad impresa e la loro confrontabilità è garantita dalla classe di Conversione Universale (CU) definita dall’IVASS.
-
Classe di merito di Conversione Universale (CU)
Classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto di r.c.auto in base a regole univoche previste dal Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 pubblicato nel sito dell’IVASS.
Consente di convertire le diverse “classi di merito interne” di ciascuna impresa, assegnate sulla base di una propria scala di valori, in una sistema univoco, costituito da 18 classi. -
Codice delle Assicurazioni (CAP)
Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
-
Colpa
In diritto, si parla di colpa nel caso di un atto commesso senza la volontà di produrre l’effetto dannoso giuridicamente rilevante che, tuttavia, si è verificato per negligenza, imprudenza, imperizia, o inosservanza di regole di condotta dettate dalle normative vigenti.
-
Compagnia di assicurazione
Vedi “Assicuratore”.
-
Condizioni di assicurazione
Clausole del contratto di assicurazione che disciplinano, tra l’altro, il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia e la durata del contratto; possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.
-
CONSAP S.p.A.
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.. E’ la società che gestisce i servizi su concessione dei Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze e presso la quale è istituito il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
-
CONSOB
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. È l’ente che vigila sul corretto funzionamento dei mercati finanziari, sulla trasparenza delle contrattazioni e delle comunicazioni al mercato.
-
Consolidamento delle prestazioni
Meccanismo in base al quale gli interessi realizzati annualmente dalla gestione separata delle polizze del ramo I Vita vengono retrocessi al contraente e da questi definitivamente acquisiti; ciò indipendentemente dall’andamento degli investimenti negli anni successivi.
-
Contraente
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e ne gestisce tutti gli adempimenti amministrativi.
-
Contrassegno
Documento, rilasciato dalla compagnia, che prova l’esistenza della copertura assicurativa r.c. auto e contiene la denominazione dell’impresa stessa, il numero di targa e la data di scadenza del periodo per il quale è stato pagato il premio. Deve essere collocato per legge in modo ben visibile, di norma sul parabrezza.
-
Contratti collettivi
Nei contratti collettivi la garanzia riguarda una persona in quanto parte di un gruppo omogeneo; per esempio: una polizza stipulata dal datore di lavoro per tutti i suoi dipendenti, oppure da un’associazione professionale per tutti i suoi membri.
-
Contratti individuali
Nei contratti individuali la garanzia riguarda una singola persona o al più la sua famiglia.
-
Contratto a distanza
Contratto assicurativo concluso attraverso tecniche di comunicazione a distanza (per esempio telefono, internet), ovvero senza la presenza fisica e simultanea nello stesso luogo dell’impresa e del consumatore.
-
Contratto di assicurazione
Contratto mediante il quale la compagnia di assicurazione, dietro il pagamento di un premio, si impegna a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro (nelle assicurazioni contro i danni) o a pagare un capitale o una rendita all’assicurato o al beneficiario designato al verificarsi di un evento inerente alla vita umana (nelle assicurazioni vita).
-
Costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico, riportato nelle Schede sintetiche dei contratti del ramo Vita con partecipazione agli utili e nelle Note informative dei contratti di puro rischio, che illustra di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto ad una analoga operazione ipoteticamente non gravata da costi.
-
COVIP
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. E’ l’autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione, a tutela degli aderenti e dei loro risparmi destinati alla previdenza complementare.
-
Critical illness (o Dread disease)
Assicurazioni che coprono le necessità derivanti dal verificarsi di una delle gravi malattie tassativamente previste in polizza (infarto, cancro, cecità, ictus, insufficienza renale, ecc.) con il pagamento di un capitale prefissato.
-
Decorrenza
La data a partire dalla quale la polizza inizia ad avere validità.
-
Denuncia (di un sinistro)
Comunicazione verbale o scritta dell’accadimento di un evento rientrante nei rischi coperti da garanzia assicurativa, con la quale viene validamente attivata la procedura di liquidazione del danno da parte della compagnia di assicurazione. Nelle assicurazioni del ramo r.c.auto riguarda l’accadimento di un incidente che abbia coinvolto o danneggiato il veicolo assicurato. E’ detta “denuncia cautelativa” la comunicazione con la quale l’assicurato informa la propria compagnia di un sinistro occorsogli del quale, tuttavia, non ritiene di essere responsabile.
-
Diaria
Indennità prevista per ogni giorno di inabilità temporanea dell’assicurato (nelle polizze infortuni) o per ogni giorno di degenza dell’assicurato in un istituto di cura (nelle polizze “Ricovero indennità giornaliera”).
-
Disdetta
Comunicazione che il contraente è tenuto a inviare alla compagnia, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la proroga tacita del contratto di assicurazione, se prevista dalle condizioni di polizza.
-
Dolo
In diritto, si parla di dolo quando la persona pone intenzionalmente in essere una condotta che ha come conseguenza un evento dannoso giuridicamente rilevante.
-
Dread disease
Vedi Critical illness.
-
Effetto (data di)
È la data dalla quale iniziano ad avere efficacia le coperture previste in polizza. Le garanzie assicurative, generalmente, sono operanti dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
-
Esclusioni
Clausole contrattuali che limitano o escludono la copertura di un rischio e, quindi, il risarcimento in caso di sinistro. Nelle polizze connesse ai mutui e ai finanziamenti sono le condizioni che limitano o escludono la copertura del rischio e, quindi, il rimborso del finanziamento in caso di sinistro.
-
Età assicurabile
Limite massimo di età, frequentemente previsto nelle condizioni dei contratti del ramo malattia.
-
Fascicolo informativo
L’insieme dei documenti che il cliente deve ricevere prima di concludere il contratto, utili per una valutazione completa del prodotto offerto. Il Fascicolo informativo contiene i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:
a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Modulo di polizza e, ove previsto, modulo di proposta. -
Fondi pensione aperti
Fondi pensione istituiti direttamente da un intermediario finanziario abilitato (impresa di assicurazione, banca, SIM o società di gestione del risparmio) ai quali possono aderire tutti i lavoratori, dipendenti o autonomi, per i quali i fondi chiusi non esistono o non operano. Decorso un certo periodo di tempo dall’adesione è possibile per il lavoratore iscritto al fondo chiuso trasferirsi a un fondo aperto o a una forma pensionistica individuale.
-
Fondo di garanzia per le vittime della strada
Fondo istituito presso la CONSAP S.p.A. per risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, rubati o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. Per ciascuna regione (o gruppi di regioni) è designata l’impresa per la gestione dei sinistri.
-
Franchigia
Clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un premio più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico di una parte del costo del sinistro. Per i sinistri r.c.auto il contraente si impegna a restituire alla compagnia la parte, di quanto da questa liquidato al terzo danneggiato, che è tenuto a pagare a titolo di franchigia. Nelle polizze connesse ai mutui e ai finanziamenti è la parte del finanziamento, stabilita in contratto, che rimane comunque a carico dell’assicurato.
-
Franchigia (periodo di)
Nell’ambito delle garanzie connesse ai mutui e ai finanziamenti, si intende il periodo di tempo, eventualmente previsto in polizza, durante il quale se si verifica il sinistro (ad esempio la perdita di impiego, la malattia, o il ricovero ospedaliero) l’assicurato non ha diritto alla prestazione assicurativa.
-
Franchigia Assoluta
Parte del risarcimento, stabilita in contratto, che rimane comunque a carico dell’assicurato, a prescindere dall’entità del danno.
-
Franchigia relativa
Parte del risarcimento, stabilita in contratto, che rimane a carico dell’assicurato solo quando il danno sia pari o inferiore alla soglia di franchigia.
-
Furto
L’impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, ai sensi dell’art. 624 Codice Penale.
-
Garanzia
Copertura del rischio che viene individuato in polizza.
-
Garanzia a primo rischio assoluto
Prevede l’impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice civile anche quando il valore assicurato risulti inferiore al valore assicurabile, cioè al valore effettivo dei beni assicurati. L’importo del massimale assicurato rappresenta quindi il limite massimo che la compagnia si impegna a indennizzare, indipendentemente dal valore reale dei beni nella loro totalità. Esempio: un quadro del valore di 20.000 euro è assicurato contro l’incendio, a primo rischio assoluto, per un valore di 10.000 euro; in caso di incendio con perdita totale del bene la compagnia indennizza la cifra massima di 10.000 euro. Se, invece, l’incendio ha danneggiato solo in parte il quadro, che può quindi essere restaurato, la compagnia indennizza l’assicurato per il costo del restauro, ma sempre entro il limite del massimale di polizza.
-
Garanzia a primo rischio relativo
Prevede l’impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del massimale di polizza e senza applicare la regola proporzionale anche se il valore assicurato è relativo ad una parte dei beni e/o inferiore a quello effettivo (valore assicurabile), ma solo a condizione che anche il valore effettivo e complessivo dei beni sia stato correttamente indicato dall’assicurato. Esempio: in un magazzino sono presenti merci di valore complessivo pari a 50.000 euro, ma l’assicurato si garantisce solo per 20.000 euro (massimale di polizza). Dichiarando anche il valore complessivo dell’insieme delle merci in magazzino, egli ottiene una copertura intermedia tra la formula a valore intero, con la quale assicurerebbe l’intero valore dei beni, con il rischio però di vedersi applicata la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile, e quella a primo rischio assoluto con la quale assicurerebbe solo il valore del danno e non il valore complessivo del bene.
-
Garanzia a valore intero
Prevede che il valore assicurato sia corrispondente al valore reale dei beni assicurati (valore assicurabile). In caso di sottoassicurazione, cioè se il valore dichiarato e assicurato in polizza risulta inferiore al reale valore dei beni stimato al momento del sinistro, nel liquidare i danni la compagnia ha il diritto di applicare la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile e indennizza il danno nella stessa proporzione che intercorre tra il valore assicurato in polizza e il valore reale. Esempio: un appartamento del valore di 200.000 euro viene assicurato contro l’incendio per un valore indicato in polizza di 150.000 euro; in caso d’incendio totale l’assicurato verrà indennizzato per un importo pari a 112.000 euro, che rappresenta il massimo importo liquidabile, considerato che l’assicurato ha previsto in polizza un valore pari al 75% del valore reale dell’immobile (sottoassicurazione). La compagnia è quindi tenuta a liquidare il 75% del massimale.
-
Garanzie accessorie
Estensioni della garanzia assicurativa principale a differenti e ulteriori forme di copertura.
-
Gestione separata
Particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della compagnia, nella quale vengono investiti i premi versati dal contraente di una polizza rivalutabile, al netto dei costi.
-
Impresa di assicurazione
Vedi “Assicuratore”.
-
Inabilità temporanea
Incapacità totale o parziale di attendere alle proprie occupazioni per un periodo di tempo limitato.
-
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.
-
Incidente
Qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi all’autoveicolo danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’assicurato o con il rischio di aggravamento del danno subito.
-
Indennizzo
Somma dovuta dalla compagnia all’assicurato di una polizza danni o al beneficiario di una polizza vita in caso di sinistro.
-
Index linked
Polizze vita in cui l’entità delle prestazioni assicurative dipende dall’andamento nel tempo del valore di un indice azionario o di altro valore di riferimento.
-
Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che procuri all’assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
-
Intermediari assicurativi o riassicurativi
Persone fisiche o società, iscritte nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), che professionalmente e a titolo oneroso presentano o propongono prodotti assicurativi e riassicurativi, prestano assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e collaborano alla gestione e all’esecuzione dei contratti stipulati.
-
Invalidità permanente
Perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell’assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero di svolgere la propria specifica attività lavorativa.
-
IVASS (già ISVAP)
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135.
-
Kasko
Copertura assicurativa, accessoria alla r.c. auto obbligatoria, con la quale l’impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per la r.c. auto, a seguito di urto contro ostacoli fissi, di ribaltamento, di uscita di strada o collisione con altri veicoli.
-
Locatario
In relazione alle polizze r.c. auto, l’utilizzatore del veicolo, affidatogli in locazione finanziaria o in leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
-
Long Term Care (LTC)
Assicurazione che copre le spese derivanti dall’impossibilità di svolgere autonomamente le funzioni della vita quotidiana con conseguente menomazione dell’autosufficienza non necessariamente dovuta a malattia o infortunio ma anche a senescenza.
-
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
-
Mandatario per la liquidazione dei sinistri
Persona o ente designato, nel territorio della Repubblica, ai sensi dell’art. 153 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente e sono assicurati in un altro Stato aderente allo Spazio Economico Europeo ai fini della gestione e liquidazione dei sinistri di cui all’art. 151 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
-
Margine di solvibilità
Aliquota del patrimonio dell’impresa che eccede i mezzi necessari per far fronte agli impegni assunti, di misura obbligatoriamente tale da garantire un rapporto minimo tra attivo e mezzi dell’impresa. E’ finalizzato a garantire non solo l’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti già stipulati, ma anche da quelli che stipulerà in futuro.
-
Massimale di garanzia
Somma massima pattuita che l’impresa è tenuta a pagare in caso di sinistro. Se i danni provocati o subiti sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’assicurato. Per la r.c. auto, il Codice delle Assicurazioni ne fissa i limiti al di sotto dei quali le imprese non possono scendere.
-
Modulo di adesione
Nelle polizze connesse ai mutui e ai finanziamenti, documento con il quale il contraente/debitore del finanziamento aderisce a una polizza collettiva.
-
Modulo di proposta
Documento, sottoscritto dal contraente, per richiedere alla compagnia la stipula del contratto vita.
-
Multiramo
I prodotti multiramo sono prodotti vita che combinano una copertura assicurativa di ramo I, con garanzia finanziaria da parte dell’impresa (come le polizze rivalutabili), ad un prodotto finanziario di tipo unit-linked di ramo III, in cui il rischio di investimento resta a carico dell’assicurato.
-
Mutuo ipotecario
Contratto con il quale una banca consegna una somma di denaro al cliente che si impegna a rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso. Il cliente, a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione assunta, conferisce in garanzia un immobile (che può essere lo stesso per il cui acquisto o ristrutturazione è stato richiesto il mutuo), permettendo che la banca iscriva ipoteca su di esso.
-
Nota informativa
Documento che la compagnia deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto; contiene le informazioni relative all’impresa di assicurazione e al contratto (garanzie e opzioni, durata, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.).
-
OCSE
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, cui aderiscono i 34 maggiori Paesi industrializzati.
-
OICR
Organismi di investimento collettivo del risparmio, ossia i Fondi comuni o le SICAV, ovvero quei fondi di investimento che permettono di frazionare il rischio sui capitali investiti. Possono suddividersi in fondi comuni aperti (capitale variabile e libertà di ingresso ed uscita dei sottoscrittori) e fondi chiusi (capitale fisso ed uscita alla scadenza del fondo).
-
P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico (o altro Archivio nazionale veicoli equipollente previsto per legge) che contiene tutte le informazioni relative alle vicende giuridico-patrimoniali dei veicoli soggetti ad iscrizione. E’ gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI).
-
Periodo di carenza
Periodo iniziale, che decorre dalla data di validità del contratto, durante il quale l’eventuale sinistro non è in garanzia. E’ detto anche termine di aspettativa.
-
Periodo di osservazione
Periodo temporale nel corso del quale, in relazione alle polizze r.c. auto, le imprese valutano la condotta di guida del conducente del veicolo: il primo periodo inizia con la decorrenza della polizza e termina 60 giorni prima della scadenza annuale; per le annualità successive, inizia due mesi prima della decorrenza del nuovo contratto e termina due mesi prima della scadenza annuale.
-
Piano di ammortamento
Programma di restituzione graduale di un prestito o di un mutuo, mediante il pagamento periodico di rate.
-
Polizza
Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra compagnia, contraente e assicurato ed è costituito dal Modulo di polizza ed eventuali relative appendici; nei contratti r.c. auto è corredata del Certificato, del Contrassegno, della Carta Verde.
-
Polizze a vita intera
Contratti dei rami vita in cui il pagamento del capitale garantito è previsto alla morte dell’assicurato, indipendentemente dal momento in cui essa si verifica.
-
Polizze caso morte
Contratti dei rami vita che prevedono il pagamento di un capitale al verificarsi dell’evento assicurato (la morte) entro la scadenza del contratto.
-
Polizze con partecipazione agli utili
Contratti di assicurazione sulla vita caratterizzati da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto gestione.
-
Polizze di capitalizzazione (o di capitale differito)
Contratti dei rami vita in cui l’impresa si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni (non meno di cinque) a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Le somme dovute non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell’assicurato.
-
Polizze miste
Contratti dei rami vita che prevedono il pagamento all’assicurato o al beneficiario di un capitale sia in caso di sopravvivenza che in caso di morte dell’assicurato nel corso del contratto.
-
Polizze rivalutabili
Contratti dei rami vita che prevedono una rivalutazione annuale del capitale assicurato o della rendita, mediante riconoscimento di una parte degli utili finanziari realizzati dalle gestioni separate.
-
Premi periodici
Importi corrisposti dal contraente all’impresa ad intervalli di tempo e per una durata prefissati. Possono essere di ammontare costante o crescente in base alle condizioni contrattuali (premio annuo) oppure di ammontare variabile a discrezione del contraente entro i limiti indicati nel contratto (premio ricorrente).
-
Premi unici
Importi corrisposti dal contraente all’impresa in un’unica soluzione, all’inizio del contratto, per l’intero periodo di validità della polizza.
-
Premio
Prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla compagnia. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia stessa. Nell’assicurazione r.c. auto il premio è stabilito dalle compagnie in funzione dei dati del contraente, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria.
-
Premio di tariffa
Somma del premio puro e dei caricamenti.
-
Premio frazionato
Parte del premio lordo suddiviso in rate da versare alle scadenze convenute nel contratto. E’ una formula che agevola il contrante nel pagamento del premio ma che prevede l’applicazione di maggiorazioni (c.d. diritti di frazionamento) da parte della compagnia di assicurazione.
-
Premio lordo
Importo che il contraente deve versare all’impresa, ottenuto aggiungendo al premio di tariffa le imposte. Nella r.c. auto comprende anche il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
-
Premio puro
Parte del premio calcolata dall’impresa sulla base della valutazione del rischio che intende assumere.
-
Prescrizione
Estinzione di un diritto non esercitato dal titolare per un periodo di tempo stabilito dalla legge. Per i diritti derivanti da un contratto di assicurazione danni il termine di prescrizione è di 2 anni; 10 anni per le garanzie vita.
-
Prestito su polizza
L’assicurato/contraente può ottenere un prestito sulla polizza Vita per un importo comunque non superiore al valore di riscatto della stessa. E’ una operazione che può comportare costi.
-
Preventivo
Calcolo anticipato dell’ammontare del premio di assicurazione che può essere richiesto alle imprese o agli intermediari. Per le polizze r.c. auto si possono ottenere i preventivi di tutte le compagnie che esercitano il ramo in Italia, e operarne il confronto, tramite il “TuOpreventivatOre”. I preventivi ottenuti con tale mezzo sono vincolanti per le imprese per 60 giorni da quando il preventivo è stato rilasciato.
-
Progetto esemplificativo
Documento che simula lo sviluppo dei premi e delle prestazioni assicurative dei rami vita nel tempo e i valori di riduzione e riscatto della polizza, basandosi su due ipotesi di rendimento: il tasso minimo garantito e un rendimento finanziario stabilito dall’IVASS. Il progetto non vincola l’impresa al raggiungimento del risultato prospettato.
-
Progetto esemplificativo personalizzato
Documento rielaborato dall’impresa alla data di conclusione del contratto, sulla base di dati effettivi (età del contraente, importo del premio, durata del contratto, ecc.).
-
Questionario anamnestico
Documento che descrive lo stato di salute dell’assicurato ed è parte integrante del contratto; serve all’impresa per valutare il rischio che assume e determinarne il premio. Deve essere compilato e sottoscritto dall’assicurato o da chi ne esercita la patria potestà, prima della stipulazione di una polizza malattia o vita. Dichiarazioni inesatte o reticenti comportano la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.
-
Quietanza
Ricevuta di pagamento del premio o dell’indennizzo.
-
Rami
Gestione della forma assicurativa che corrisponde ad un determinato rischio o ad un gruppo di rischi tra loro similari; ad esempio: rami danni (infortuni, malattia, r.c. auto, ecc.) e rami vita.
-
Recesso (diritto di)
Facoltà riconosciuta al contraente, all’impresa o a entrambi di concludere il contratto anticipatamente rispetto alla data naturale di scadenza, senza incorrere in penali. Per le polizze sulla vita il contraente, per legge, ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione.
-
Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)
Registro nel quale, ai sensi dell’art. 109 del Codice delle Assicurazioni, sono iscritti tutti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica. Il Registro è suddiviso in cinque sezioni.
Gli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che operano sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi o in stabilimento sono registrati in un Elenco annesso al RUI. -
Regola proporzionale
L’articolo 1907 del Codice Civile recita: “Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto”.
-
Rendita vitalizia
Prestazione periodica di denaro che l’impresa è tenuta a corrispondere all’avente diritto per l’intera durata della vita dell’assicurato.
-
Riattivazione
Facoltà del contraente di una polizza vita, regolata dalle condizioni contrattuali, di riprendere a versare i premi annui, dopo un periodo di sospensione del pagamento degli stessi (v. riduzione). La riattivazione avviene di norma mediante versamento delle rate di premio non pagate, maggiorate di interessi.
-
Richiesta di indennizzo
Comunicazione scritta con la quale l’assicurato (o il beneficiario) richiede all’impresa di assicurazione la liquidazione dell’indennizzo dovuto a seguito del verificarsi dell’evento in garanzia.
-
Richiesta di risarcimento
Nelle assicurazioni della r.c. auto, è la comunicazione scritta, effettuata ai sensi degli artt. 148 (procedura di risarcimento) e 149 (risarcimento diretto) del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all’assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.
-
Riduzione
Facoltà del contraente di una polizza vita, regolata dalle condizioni contrattuali, di sospendere il pagamento dei premi annui di assicurazione, successivi al primo; il contratto rimane in vigore fino alla scadenza per un capitale o una rendita proporzionalmente ridotti rispetto a quelli iniziali. Il capitale ridotto si rivaluta annualmente e viene liquidato alla scadenza del contratto.
-
Risarcimento (di un sinistro)
Somma corrisposta dalla compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro per le garanzie di responsabilità civile.
-
Risarcimento diretto
Procedura, prevista per le assicurazioni del ramo r.c. auto, con la quale la richiesta di risarcimento viene rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del sinistro; è attivabile quando l’incidente ha coinvolto solo due veicoli entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; se si tratta di ciclomotori (uno o entrambi), questi devono essere targati secondo il regime in vigore dal 13 febbraio 2012; se si sono verificati anche danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi (danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%).
-
Riscatto
Diritto riconosciuto al contraente di una polizza vita, regolato dal contratto sottoscritto, di interrompere anticipatamente il rapporto assicurativo e di ottenere un capitale (ridotto) dall’impresa di assicurazione.
-
Rischio
Probabilità che si verifichi il fatto dannoso coperto da garanzia, cioè il sinistro.
-
Riserve tecniche
Insieme degli accantonamenti delle imprese per far fronte al pagamento delle prestazioni dovute agli assicurati, ai beneficiari o, più in generale, agli aventi diritto. L’impiego di queste somme è sottoposto al controllo dell’IVASS.
-
Rivalsa
Obbligo, in capo al contraente, di restituire alla compagnia la parte del costo del sinistro che, a termini di contratto, gli compete.
-
Scadenza (data di)
Data in cui ha termine la validità della polizza assicurativa.
-
Scatola nera
Contatore satellitare che, una volta installato a bordo del veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad una sala operativa/centro servizi e consente la prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati. In particolare permette di rilevare la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, di ricostruirne la dinamica.
-
Scheda sintetica
Documento, previsto per i contratti di compartecipazione agli utili dei rami vita, redatto dalle imprese, secondo uno schema standard predisposto da IVASS, che contiene le informazioni di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi del contratto e su eventuali rischi connessi. Il documento contiene, altresì, l’indicatore sintetico del “costo percentuale medio annuo”.
-
Sconti r.c. auto
Riduzioni del premio r.c. auto rispetto alla tariffa in corso che, se riconosciuti, devono risultare in modo chiaro e con indicazione della misura, sia nel preventivo che nella polizza.
-
Scoperto
Clausola contrattuale in base alla quale una percentuale del danno, da dedurre dall’indennizzo, rimane a carico del contraente.
-
Senescenza
Processo naturale di invecchiamento dell’organismo, che comporta il progressivo decadimento delle funzioni organiche e l’alterazione anatomica degli organi e dei tessuti.
-
SIM (Società di Intermediazione Mobiliare)
Società autorizzata a prestare i servizi d’investimento in strumenti finanziari, quali la negoziazione per conto proprio e conto terzi, il collocamento, la gestione su base individuale di portafogli d’investimento per conto terzi e la ricezione e trasmissione di ordini.
-
Sinistro
Verificarsi dell’evento per il quale è prevista la prestazione della compagnia, a garanzia del rischio assicurato.
-
Sovrappremio
È una maggiorazione di premio che la compagnia chiede al contraente che voglia inserire tra le garanzie già previste dal contratto, in base alle quali è stata determinata l’entità del premio, la copertura di ulteriori rischi. Tale maggiorazione è, in genere, richiesta dalla compagnia anche quando l’assicurato superi i normali livelli di rischio, in relazione alle proprie condizioni di salute (si parla in quel caso di sovrappremio sanitario) o in relazione alle attività professionali o sportive che svolge (si parla allora di sovrappremio professionale o sportivo).
-
Spazio Economico Europeo (SEE)
L’accordo associativo tra i Paesi membri dell’Unione Europea e la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein, che prevede relazioni commerciali, economiche e sociali tra gli aderenti.
-
Stanza di compensazione
Ufficio, istituito presso la Consap S.p.A., che gestisce il complesso di regolazioni contabili, ovvero debiti e crediti reciproci, maturati dalle imprese nella gestione dei sinistri r.c. auto in regime di risarcimento diretto.
-
Subagente
Intermediario assicurativo che non ha poteri di rappresentanza dell’impresa ma collabora con gli agenti assicurativi e riassicurativi provvisti di mandato.
-
Switch
Trasferimento delle risorse investite tra due diversi fondi comuni d’investimento gestiti dalla medesima società di gestione. In genere quest’operazione comporta per l’investitore l’onere di pagare l’eventuale differenza tra le commissioni di sottoscrizione del fondo di provenienza e di quello d’arrivo. In alcuni casi sono previste anche commissioni di switch.
-
Tacito rinnovo
Clausola contrattuale che alla scadenza annuale prevede il rinnovo automatico del contratto, in assenza di disdetta. Questa clausola è vietata per i contratti di r.c. auto obbligatoria.
-
Tasso di interesse garantito
Rendimento minimo garantito al contraente indipendentemente dall’andamento della gestione separata.
-
Tasso tecnico
Tasso di interesse fisso riconosciuto dall’impresa per le polizze rivalutabili; si tratta di un rendimento anticipato riconosciuto al contraente al momento del pagamento del premio ed è di norma indicato nella clausola di rivalutazione contenuta nelle condizioni di polizza.
-
Terzo danneggiato nella r.c. auto
Soggetto che ha riportato un danno a seguito di un sinistro stradale. Non è considerato terzo e non ha, quindi, diritto al risarcimento il conducente del veicolo responsabile del sinistro e, per i danni alle cose, anche il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel rapporto di leasing nonché gli altri soggetti previsti dall’art. 129 del Codice delle Assicurazioni.
-
TuOpreventivatOre
Strumento online di comparazione dei premi delle polizze r.c. auto offerte dal mercato. Ci si accede direttamente (www.tuopreventivatore.it) o tramite i siti IVASS (www.ivass.it) o Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it).
-
UCI
Ufficio Centrale Italiano, organismo che, nell’ambito dei bureaux internazionali, costituisce il bureau italiano per l’emissione e la garanzia della Carta Verde e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri.
-
Unit linked
Polizze vita in cui l’entità del capitale assicurato dipende dall’andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall’impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR) in cui vengono investiti i premi versati, al netto dei caricamenti, del costo per la copertura caso morte, del costo di eventuali coperture accessorie e delle commissioni di gestione.
-
Validità (del contratto)
Il periodo che va dalla data di perfezionamento del contratto di assicurazione alla data di scadenza stabilita. Il contratto valido è anche efficace e quindi produce effetti, generalmente dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fatti salvi eventuali periodi di carenza o di franchigia.
-
Veicolo
Mezzo di trasporto ad uso privato, che viene identificato dal numero di targa.
-
Vigenza (in corso di)
Il periodo durante il quale le coperture assicurative previste in polizza sono efficaci e operanti.