Trattamenti pensionistici di invalidità

Le pensioni di invalidità sono riconosciute ai lavoratori, se accertata una delle seguenti condizioni:

  • l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
  • la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa;
  • infermità o lesioni contratte per causa di servizio.

Esistono diverse tipologie di prestazioni pensionistiche che vengono riconosciute in base alla condizione di invalidità/inabilità che viene accertata al lavoratore.

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Dal 2013 la pensione di inabilità è liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione posseduta nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima e nella Gestione Separata.

La stessa pensione è riconosciuta anche ai dipendenti pubblici che non siano in grado di proseguire l’attività lavorativa per l’aggravamento del proprio stato di salute.

La totalizzazione consente l’acquisizione del diritto a un’unica pensione di inabilità per i lavoratori che hanno versato contributi nelle casse professionali, gestioni o fondi previdenziali. La totalizzazione è completamente gratuita, a differenza della ricongiunzione che è onerosa.

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore degli iscritti alla Gestione privata, la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

Il trattamento pensionistico di privilegio è una prestazione rivolta a tutti i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), riconosciuta a seguito di infermità o lesioni contratte in servizio.

 

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